Cari soci,

In una precedente circolare Vi avevamo illustrato il credito di imposta spettante per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione  ex art. 125 DL 34/2020, avvertendoVi che in ogni caso si sarebbe dovuta attendere la data dell’11 settembre c.m. per conoscere l’esatta percentuale di fruizione di tale agevolazione (solo in teoria il 60% delle spese sostenute in quanto tale dato era legato al monte complessivo dei crediti di imposta risultante dalle varie istanze presentate dai contribuenti entro il 7 settembre).

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 302831 del 11/09/2020 tale  percentuale definitiva da applicare a quella puramente teorica del 60% (il fondo stanziato infatti recava solo euro 200 milioni) è stata definita nella misura del 15,6423%.

Ciò vuole dire che la percentuale da applicare direttamente alle spese sostenute nel corso del 2020 (evidenziate nell’istanza presentata) per ottenere il credito di imposta spettante è pari al 9,38% : infatti il 15,6423% di 60 è pari a 9,38.

Viene inoltre disposto che il credito di imposta definitivo di cui sopra, calcolato dalla Agenzia delle Entrate sulla base delle istanze presentate, può essere visualizzato direttamente nel proprio cassetto fiscale, ove è anche già riportato il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per la compensazione (cod“6917”).

Tale credito di imposta è utilizzabile in compensazione a far data dal 12 settembre 2020, ma riteniamo che un suggerimento operativo prudenziale, anche considerata la esiguità delle cifre che nella maggior parte dei casi emergono, sia quello di attendere il 01 01 2021, posto che il credito evidenziato nel cassetto fiscale calcolato sulle spese previste al 31 12 2020 potrebbe eccedere il credito finale risultante dalle spese effettivamente sostenute entro fine anno.

Facciamo un esempio pratico.

Se le spese sostenute dal contribuente e per le quali viene richiesto il credito di imposta fossero pari ad Euro 10.000,00 il calcolo sarebbe il seguente:

  • 10.000,00 euro * 60%= 6.000,00 euro;
  • 6.000,00 euro * 15,6423%= 938,53 euro
  • Di conseguenza, facendo una semplice proporzione, il bonus – in termini di credito d’imposta –  spettante è pari a 9,38%