Riconoscimento titolo di laurea estero: Un odontotecnico, ottenuto il relativo professionale, ha prima preso la Laurea triennale in Igiene Dentale e successivamente ha conseguito, presso l'”Istituto Universitario de Censias da Saude (CESPU)” in Gandra (Portogallo), la laurea “Grau de Mestre em Medicina Dentaria”, corrispondente nell’ordinamento italiano alla Laurea Magistrale in Odontoiatria, ottenendo il riconoscimento una serie di esami del corso di laurea in Igiene Dentale. Chiesto il riconoscimento del proprio titolo portoghese ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Odontoiatra, il Ministero ha respinto la domanda. Impugnato il provvedimento ministeriale i giudici amministrativi l’hanno annullato, ritenendolo in contrasto con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/36, recepita in Italia con il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, recante la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Tar Lazio ha fondato la propria decisione sul parere espresso dalla Commissione Europea, laddove si afferma che l’articolo 50, paragrafo 2, può trovare applicazione soltanto in circostanze eccezionali e in singoli casi, poiché, in caso contrario, ciò pregiudicherebbe il principio del riconoscimento automatico sancito dalla Direttiva 2005/36/CE e che qualora le autorità italiane competenti abbiano ancora dubbi in merito alla possibile esistenza di un problema di carattere generale relativo alla formazione in odontoiatria presso uno specifico istituto di formazione in Portogallo, sono necessari ulteriori chiarimenti ed elementi di prova al fine di spiegare nel dettaglio i motivi per cui ritengono che l’istruzione impartita da o sotto la supervisione dell’università portoghese non sia compatibile con la Direttiva 2005/36/CE. Nella fattispecie il provvedimento del Ministero della Salute non ha evidenziato le “circostanze eccezionali” richieste dalla normativa eurounitaria affinché uno Stato membro possa sottrarsi all’obbligo di riconoscimento automatico ed, anzi, configurino proprio la messa in discussione del titolo rilasciata da una altro Stato membro stigmatizzata dalle istituzioni comunitarie nelle pronunce sopra citate (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sentenza del 29-01-2019, n. 1082)